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La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ipotizzabili nell’ambito dei rapporti tra la SPIM spa e la Pubblica Amministrazione. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all’art.24.Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01
Art. 231/01 | Rif. normativo | Descrizione del Reato |
24 |
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee |
24 |
Art. 640 bisc.p | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche |
24 |
Art. 640 terc.p. | Frode informatica |
24 |
Art. 316 bisc.p. | Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico |
24 |
Art. 316 terc.p. | Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee |
24 |
Art. 377-bis c.p. | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria |
Ai fini del presente Modello per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Il pubblico ufficiale è colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
Per “funzione pubblica” si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.) e, in linea con la definizione dettata dall’art. 357 c.p., da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).
L’incaricato di un pubblico servizio è invece, riprendendo la nozione espressa dall’art. 358 c.p., colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.
Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente esecutiva (cd. Impiegati di concetto).
La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l’inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i docenti delle scuole, i professionisti incaricati dell’esecuzione di opere pubbliche, i privati che svolgono corsi di addestramento professionale finanziati da enti pubblici, gli addetti all’ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell’ASL, dell’INAL, dell’INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l’eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.
Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l’ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni. E’ bene precisare che, a parere della giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, la condotta criminosa dell’agente non deve limitarsi ad un semplice mendacio, ma si deve sostanziare in un’attività fraudolenta, consistente in un “quid pluris” idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta da parte dell’autorità. Di tale fattispecie si tratterà più sotto.
Tale previsione normativa descrive lo stesso evento tipico del reato di truffa (ingiusto profitto con altrui danno) ma mancano sia l’elemento dell’induzione in errore del soggetto passivo, sia gli artifizi e i raggiri. In tal caso le condotte fraudolente si sostanziano nell’alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati informazioni o programmi. [Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico].
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Tale ipotesi di reati su configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall’Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.
Per l’integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l’attività programmata sia stata comunque svolta. Sono altresì irrilevanti le finalità che l’autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l’elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.
A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato definiti in questa ultima disposizione.
La linea di demarcazione tra l’ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifizi o raggiri che provocano l’induzione in errore della Pubblica Amministrazione.
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