I tuoi risultati di ricerca

REATI CORRUTTIVI (ART. 25 e 25ter D.Lgs. 231/01)

5.1 – Indicazione degli articoli di Legge

 

Art. 231/01 Rif. normativo Descrizione del Reato

25

Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione

25

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

25

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

25

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

25

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

25

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

25

Art. 322 co. 2 e 4 c.p. Istigazione alla corruzione

25

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

25 ter

Corruzione fra privati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

5.1.1 Corruzione per l’esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.
Ai sensi dell’art. 320 c.p. le disposizioni di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

5.1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d’imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a otto anni. Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell’art. 319 bis c.p. qualora l’atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell’art. 320 c.p., le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.
Ai sensi dell’art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

5.1.3 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell’autorità giudiziaria.
È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un’ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

5.1.4 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all’art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l’offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; qualora invece l’offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all’art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

 

5.2 – Concussione

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Nel rapporto concussivo, in ragione e quale effetto dell’abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, si determina nel privato un condizionamento psicologico che si traduce in una situazione di soggezione, intimidazione o timore.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell’attività svolta dalla da SPIM spa, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tuttalpiù concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 110 c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell’attività lavorativa, una pubblica funzione. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d’ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

5.3 – Legge 190 del 06 Novembre 2012 – cd. “DDL Anticorruzione”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, è entrata in vigore lo scorso 28 novembre 2012 la legge n° 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, conversione in legge del DDL anticorruzione.

La legge ha ampliato il catalogo dei reati del D.Lgs 231/2001, introducendo i seguenti:

  • Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
  • Art. 2635 comma 3 c.c. – Corruzione tra privati

La legge è intervenuta anche modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel catalogo 231, tra cui, rilevante ai fini dell’Analisi dei Rischi, soprattutto l’art. 317 c.p. – Concussione.

Il testo dell’art. 317 c.p. “Concussione” è stato così modificato:
“il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. 
E’ dunque scomparso l’Incaricato di Pubblico Servizio, come soggetto attivo del reato, ed il verbo “induce”, che ritroviamo nel nuovo art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Di seguito sono esaminate le nuove fattispecie di reato introdotte:

5.3.1 Induzione indebita a dare o promettere utilità. Art. 319 quater c.p.

“il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità” 

Si tratta di un nuovo reato introdotto nel Codice penale che deve essere analizzato congiuntamente alla modifica introdotta al previgente art. 317 c.p. (Concussione), che recitava:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

5.3.2 Corruzione tra privati. Art. 2635 Codice Civile

Si tratta di un nuovo reato del Codice Civile che deriva dalla modifica del previgente art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”.
Il nuovo art. 2635 (“Corruzione tra privati”) prevede però che il reato si consumi solo nel momento in cui alla società di appartenenza del soggetto autore del reato derivi un nocumento.

Questo fa sì che il reato debba essere considerato non tanto un reato di corruzione tra privati, quanto a tutti gli effetti “reato societario”: prova ne sia che il medesimo è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 all’interno dell’art. 25 ter, quello proprio dei reati societari.
Inoltre, da una lettura più attenta, si evince che il solo comma 3 dell’art.2635 è stato introdotto nella 231: è dunque prevista la responsabilità dell’ente di appartenenza del soggetto attivo della corruzione, ma non quella del soggetto passivo.

D’altronde questo ha un senso, se si pensa che il reato si consuma solo nel momento in cui si ha un nocumento per la società di appartenenza del soggetto che viene “corrotto”, la qual cosa si contrappone al concetto di “vantaggio o interesse dell’ente”, elemento principe per l’incriminazione dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231

5.4 – Impatto sul Modello Organizzativo di SPIM dei reati ex DDL 190

La modifica all’art. 317 relativo alla Concussione limita di fatto i soggetti attivi del reato in questione (non più l’Incaricato di Pubblico Servizio ma il solo Pubblico Ufficiale. Di questo si tiene conto nella successiva analisi dei Rischi e nelle modifiche in revisione al Modello Organizzativo di SPIM spa.

Il reato di cui all’art. 319 quater relativo alla Induzione indebita a dare o promettere utilità, punendo sia il soggetto attivo che passivo, è di fatto applicabile a qualunque soggetto e si pone come via di mezzo tra la concussione e la corruzione. Infatti la condotta del privato che si lascia indurre all’indebita promessa o dazione è stata innovativamente ritenuta meritevole di sanzione penale (sia pure più contenuta per la minore rimproverabilità della condotta rispetto al delitto di curruzione): viene chiamata a rispondere penalmente  anche la vittima della condotta di prevaricazione per aver ceduto alle pressioni.

L’induzione indebita a dare o promettere utilità potrà determinare astrattamente la responsabilità della società, quando chi riveste per SPIM spa funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo della società, o un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza, nello svolgimento di incarichi di pubblico servizio, induce taluno a dare, o promette, denaro o altra utilità. Questo comporta, in caso di accertata responsabilità, la condanna a una sanzione pecuniaria.

Al momento non si ravvisa per SPIM spa una condotta illecita applicabile. Infatti la condotta di induzione è ravvisabile quando si operi di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio per evitare il pericolo di subire un pregiudizio.

Nel caso della corruzione tra privati (articolo 2635 del Codice civile), la responsabilità della società scatta quando un soggetto operante al suo interno ha agito per corrompere amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. SPIM spa si tutela con l’inserimento nel proprio modello della nuova fattispecie di reato, prima della commissione del fatto illecito commesso dal proprio amministratore. Nell’ipotesi che l’adeguamento non sia ritenuto sufficiente, SPIM spa sarà ritenuta responsabile e sarà sanzionata con la pena pecuniaria che va da duecento a quattrocento quote (o una sanzione massima pari a seicentomila euro)

5.5 – Interventi sul Modello Organizzativo da parte di SPIM

Per evitare la colpa organizzativa e le relative sanzioni necessario SPIM spa aggiorna e migliora il proprio sistema di prevenzione e controllo, collegato alla procedure aziendali, idoneo a evitare gli illeciti.
A tal proposito procede per fasi collegate fra loro:

  • implementando il sistema di controllo preventivo (adozione del Modello Organizzativo);
  • definendo la mappatura delle attività a rischio reato per le fattispecie corruttive;
  • coinvolgendo l’Amministratore Unico, i funzionari ed il personale interessato ad una prima auto-valutazione del rischio in relazione alle aree di rischio evidenziate (relazione con il PNA);
  • individuando in relazione alle attività a rischio delle potenziali modalità di commissione degli illeciti;
  • valutando il rischio residuo in relazione all’adozione del Modello Organizzativo e dei fattori mitiganti;
  • implementando la formazione e l’informazione del personale sui suddetti temi specifici;
  • definendo, ove necessarie, delle azioni di miglioramento e formalizzandole in un programma annuale.

 

Confronto immobili

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
  • Letta l’informativa acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere la newsletter