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  Regolamento di vendita

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Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà di SPIM Spa

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina le procedure che SPIM spa si impegna ad adottare per alienare i propri beni immobili perseguendo obiettivi di accelerazione dei tempi, di snellimento delle procedure e di utilizzo di istituti di nuova generazione, nel rispetto della normativa vigente, dei criteri dettati dal Comune di Genova nei programmi di vendita in forza del quali detti immobili sono stati acquisiti e nei relativi contratti attuativi, nonché nel rispetto del principio di trasparenza nella scelta del contraente, con adeguate forme di pubblicità per acquisire le offerte.
1.2 Relativamente agli immobili ad uso abitativo occupati dagli inquilini con regolare contratto in corso, restano ferme le relative prescrizioni contenute nei programmi di vendita approvati dal Comune di Genova.
1.3 Il presente regolamento si applica altresì nell’ipotesi in cui Spim SpA proceda all’alienazione di immobili nell’interesse di Tono Srl o di altra società controllata o collegata, nella quale Spim SpA abbia una partecipazione anche di minoranza, previo richiamo ed accettazione dello stesso da parte della società controllata.

 

Articolo 2 – Pubblicazione del regolamento

2.1 Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale di SPIM spa (www.spimgenova.it) e deve ivi rimanere facilmente accessibile al pubblico per tutto il tempo di vigenza dello stesso.
2.2 Il presente regolamento dovrà altresì essere pubblicato, per estratto, su il Secolo XIX per 14 giorni consecutivi al fine di dar modo all’utenza precedentemente raggiunta tramite tale canale di comunicazione di apprendere le modifiche introdotte dal nuovo regolamento.

 

Articolo 3 – Modalità di alienazione degli immobili

3.1 SPIM spa può alienare i propri immobili:
a) tramite contratti di compravendita;
b) con contratti di rent to buy di cui all’art.23 del DL n.133 del 12/9/14 e successive modifiche, in caso di esercizio del diritto di acquisto previsto nel contratto;
c) tramite contratti di permuta;
d) ad esito dell’esecuzione di contratti di locazione con opzione di acquisto a prezzo predeterminato, qualora l’immobile da alienare non abbia destinazione abitativa, ove l’opzione venga esercitata;
e) ad esito di esecuzione di contratto di appalto per l’esecuzione di lavori su immobili, ove la procedura di selezione del contraente preveda il trasferimento diretto all’appaltatore di parte di tali beni immobili in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo di appalto;
f) tramite cessioni a titolo gratuito o a prezzo simbolico;
g) per effetto o al fine di realizzare la costituzione di società di scopo a fini di lucro;
3.2 Le procedure cui SPIM spa si atterrà nelle predette modalità di alienazione sono disciplinate dagli articoli che seguono, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1.
3.3 E’ ammessa altresì l’alienazione di diritti reali sugli immobili di Spim SpA, con le medesime modalità con cui si procede all’alienazione della piena proprietà degli stessi.

Articolo 4 – Due diligence

4.1 SPIM spa garantisce a chiunque ne faccia richiesta:
– di visionare ed estrarre copia della documentazione tecnica e contrattuale relativa agli immobili oggetto di alienazione, ove la stessa non sia già pubblicata nel sito istituzionale di SPIM spa (www.spimgenova.it);
– di visitare gli immobili oggetto di alienazione, previo appuntamento in orari e date concordate.

 

Sezione II – Compravendita

Articolo 5 – Modalità di vendita

5.1 La vendita avverrà mediante selezione concorrenziale dell’acquirente con aggiudicazione al miglior offerente, disciplinata dall’articolo 8 e seguenti della presente sezione, salvo il caso in cui la cessione sia finalizzata ad una operazione che la Civica Amministrazione, attraverso SPIM spa, ritenga utile realizzare per motivate ragioni di interesse pubblico, e salvi i casi di vendita a trattativa privata diretta disciplinati dal successivo articolo 7.

Articolo 6 – Stima

6.1 Per ciascun immobile da alienare è stabilito un valore di stima che costituisce il prezzo di riferimento per la vendita – al netto dell’IVA se dovuta o di qualsiasi diversa imposta applicabile alla vendita – sulla base del quale saranno effettuate le offerte, e che corrisponde al più probabile valore di mercato per beni aventi medesime caratteristiche.
6.2 Il valore di stima è determinato di norma dalle strutture competenti di Spim Spa. Nel caso di perizia particolarmente complessa in ordine a tipologia o valore del bene, o comunque ogniqualvolta Spim lo ritenga opportuno, è possibile affidare l’incarico della perizia all’agenzia del Territorio o a tecnici esterni.
6.3 La perizia di stima deve indicare i criteri utilizzati nel determinare il valore degli immobili, nonché ogni elemento utile alla verifica della congruità della stima stessa.
6.4 La valutazione del bene stimato mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della perizia di stima; decorso tale termine il valore verrà aggiornato per gli anni successivi dal competente ufficio di Spim SpA in base al 100% dell’incremento dell’indice ISTAT (variazione del costo della vita del prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente); nel caso in cui si siano verificati sensibili scostamenti nel mercato immobiliare e comunque ogni qualvolta Spim Spa lo ritenga opportuno, potrà essere redatta una nuova perizia di stima, con i criteri di cui al presente articolo.
6.5 Spim SpA si riserva il diritto di prevedere nell’avviso di vendita di cui all’art.9 che le spese di stima saranno poste interamente a carico dell’acquirente, unitamente a quelle generali, tecniche e di pubblicità sostenute.

Articolo 7 – Trattativa privata diretta

7.1 SPIM spa può vendere i propri immobili a trattativa privata diretta nei seguenti casi:
a) immobile, il cui valore di stima sia inferiore ad € 500.000,000, rimasto invenduto ad esito dell’infruttuoso esperimento di n.1 procedura di selezione di cui all’art.8 e seguenti;
b) immobile, il cui valore di stima sia uguale o superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 5.000.000,00, rimasto invenduto ad esito dell’infruttuoso esperimento di n.2 procedure di selezione di cui all’art.8 e seguenti;
c) immobile, il cui valore di stima sia uguale o superiore ad € 5.000.000,00, rimasto invenduto ad esito dell’infruttuoso esperimento di n.3 procedure di selezione di cui all’art.8 e seguenti;
d) in caso di alienazione a favore di Enti pubblici sia locali che nazionali o Onlus con finalità sociali o di interesse pubblico;
e) in caso di alienazione a favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
f) nel caso in cui il trasferimento della proprietà avvenga quale effetto della stipula di un atto di transazione;
g) in caso di alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali per evidenti dimostrate ragioni (di ubicazione, di conformazione, di confini, ecc.) rivestano esclusivo interesse per soggetti predeterminati;
h) con riferimento a beni residuali di difficile o oneroso utilizzo per Spim spa (ad esempio modesti appezzamenti di terreni);
i) ove ricorrano circostanze eccezionali e speciali, di cui SPIM spa deve dare congrua motivazione che deve essere pubblicata con i termini e le modalità di cui all’art.7.2, sul sito istituzionale di SPIM spa (www.spimgenova.it);
l) nell’ipotesi di cui alla lettera a), SPIM spa può promuovere la vendita di immobili ad uso abitativo ad inquilini intestatari di contratti di locazione – per i quali non vi siano situazioni di morosità – relativi ad altri immobili di proprietà di SPIM spa che ne facciano richiesta con specifica motivazione (“cambio in acquisto”). In tali casi, il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla perizia di stima al quale potrà essere applicato un abbattimento massimo del 30%.
7.2 In tutti i casi sopraindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera l), ai fini di assicurare la massima informazione, qualora Spim SpA intenda vendere un immobile a trattativa privata diretta deve darne avviso per almeno 15 giorni consecutivi, mediante pubblicazione sul proprio sito internet (www.spimgenova.it) mediante apposita comunicazione contenente i dati identificativi dell’immobile, il prezzo di stima ed ogni altra informazione ritenuta utile.
7.3 Salvo quanto previsto dal successivo art. 7.4, Spim Spa dovrà altresì pubblicare sul medesimo sito per ulteriori 20 giorni consecutivi il prezzo relativo alla prima offerta ritenuta accoglibile pervenuta, precisando che: a) nei medesimi 20 giorni potranno essere prese in esame ulteriori offerte migliorative prima di stipulare l’atto; b) nel caso in cui pervengano entro tale termine offerte migliorative, Spim SpA potrà convocare tutti gli offerenti presso la propria sede, nei tempi e con le modalità che verranno precisate con apposita comunicazione, ed invitare gli stessi ad aumentare la propria offerta, alienando il bene a chi in tale sede risulterà il miglior offerente.
7.4 Nel caso in cui la prima offerta pervenuta sia di importo pari al prezzo di stima pubblicato, Spim SpA potrà immediatamente alienare il bene al soggetto offerente, senza procedere agli incombenti di cui all’art. 7.2 secondo capoverso.
7.5 Le offerte pervenute ai sensi del presente articolo dovranno avere le medesime caratteristiche indicate dal successivo art.11 in quanto compatibile. Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

Articolo 8 –Vendita mediante selezione concorrenziale.

8.1 La vendita mediante selezione concorrenziale si effettua mediante la comparazione delle offerte pervenute sulla base del valore stabilito da SPIM spa, previa pubblicazione dell’avviso di vendita con procedura di selezione da effettuarsi ai sensi dell’articolo seguente. 8.2 La selezione, se previsto dall’ avviso di vendita di cui all’art.9, può essere effettuata anche mediante la valutazione di offerte non solo sulla base del prezzo proposto, ma anche di elementi qualitativi o soluzioni progettuali e tecniche relative al tipo di opera o di insediamento che l’acquirente intende realizzare sul bene posto in vendita. I criteri in base ai quali verrà scelta l’offerta verranno indicati nell’avviso di vendita. L’ipotesi progettuale contenuta nell’offerta prescelta dovrà far parte integrante del contratto di compravendita che verrà stipulato tra le parti.
Articolo 9 – Modalità di pubblicazione e contenuto dell’avviso di vendita mediante procedura di selezione concorrenziale

9.1 La pubblicazione dell’avviso dell’avvio della procedura di selezione concorrenziale si effettua per trenta giorni consecutivi a partire dal trentesimo giorno libero antecedente la data prevista per l’apertura delle buste contenenti le offerte, sul sito istituzionale di SPIM spa (www.spimgenova.it)
9.2 La pubblicazione deve contenere: – la descrizione e l’ubicazione dell’immobile nonché, ove possibile, reperti fotografici dello stesso; – il prezzo di stima, posto a base della procedura di selezione , specificando le eventuali dilazioni di pagamento ammesse, nonché gli interessi che in tale ipotesi verranno applicati; – il termine a decorrere dall’aggiudicazione entro il quale dovrà essere sottoscritto il contratto; – la data, l’ora e il luogo dell’apertura delle buste; – la bozza del contratto preliminare di vendita o del diverso contratto in forza del quale potrà essere alienata la proprietà del bene; – le modalità di partecipazione alla gara e le procedure di aggiudicazione, mediante il richiamo al presente regolamento; – le eventuali condizioni soggettive o oggettive richieste, per giustificati motivi, in capo agli offerenti o relative all’attività da loro svolta, per essere ammessi alla procedura; – nei casi di cui all’art.8.2, il bando provvederà ad indicare i criteri di comparazione e scelta della migliore offerta.
9.3 La pubblicazione dell’avviso non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione del pubblico risparmio. Esso non comporta alcun obbligo per Spim Spa o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti, sino al momento della stipula del contratto con cui il bene è alienato, e nessun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo e prestazione in favore degli offerenti.
Articolo 10 – Ulteriori eventuali modalità di pubblicazione.

10.1 Nel caso in cui la prima procedura di selezione sia risultata infruttuosa, SPIM spa si riserva la facoltà di effettuare, in vista delle eventuali procedure di selezione successive, la pubblicazione dell’avviso di vendita, oltre che sul sito web di SPIM, anche su uno o più quotidiani o siti web di interesse locale o nazionale o mediante affissione di manifesti pubblicitari o comunque con altri mezzi di comunicazione anche telematici ritenuti opportuni.
Articolo 11 – Modalità di partecipazione alla selezione.

11.1 La procedura di selezione si effettua mediante presentazione di offerte per schede segrete che devono pervenire in piego sigillato presso la sede legale di SPIM spa – Via di Francia 1, 16149 Genova – entro e non oltre il giorno antecedente la data di apertura delle buste prevista dall’avviso.
11.2 L’offerta, sottoscritta dall’offerente e, in caso di società, dal legale rappresentante della società offerente, deve indicare il prezzo in euro che l’offerente dovrà pagare a SPIM quale corrispettivo per la vendita dell’immobile.
11.3 L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere a fermo e non condizionata e dovrà contenere l’impegno del sottoscrittore a mantenere l’irrevocabilità della propria offerta fino a centottanta giorni dopo la data prevista per l’apertura delle buste.
11.4 Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti di SPIM spa consegue unicamente alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
11.5 Gli offerenti non possono essere ammessi se nella busta contenente l’offerta non vi sia accluso anche: – la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; – un deposito cauzionale mediante assegni bancari circolari intestati a favore di SPIM spa, a garanzia dell’irrevocabilità della propria offerta e dell’adempimento della propria obbligazione, per l’ importo indicato dall’avviso di vendita in percentuale sul prezzo offerto, al netto delle imposte; tale importo, in caso di accettazione dell’offerta e di stipula del contratto, verrà imputato ad acconto del prezzo di vendita, mentre in caso di inadempimento dell’offerente ad una qualsiasi delle proprie obbligazioni sarà trattenuto da SPIM spa a titolo di penale, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno; – la bozza di contratto pubblicato ai sensi del precedente articolo 9, firmato e siglato in ogni foglio da chi sottoscriverà l’offerta stessa.
11.6 Sono ammesse offerte per persona da nominare ove sia previsto nell’avviso di vendita. In tal caso, la nomina da parte dell’offerente dovrà avvenire entro 15 giorni dall’eventuale aggiudicazione. In difetto di nomina o in caso di mancata stipula del contratto da parte del nominato, si riterrà obbligato a procedere alla stipula ai sensi del presente regolamento l’offerente.
Articolo 12 – Scelta del contraente

12.1 Nel giorno, nell’ora e nel luogo previsti nell’avviso, SPIM procederà alla presenza di tutti gli offerenti intervenuti, all’apertura delle buste e alla verifica delle offerte comunicando, tra le offerte ammissibili, quale sia la migliore ricevuta.
12.2 Salvi i casi previsti all’art. 8.2, verrà scelto quale contraente colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell’avviso.
12.3 L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida di pari importo o in aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di selezione.
12.4 In caso di offerte di pari importo e uguali condizioni di pagamento, si procede immediatamente a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta, un’offerta migliorativa in busta chiusa. Ove nessuno degli offerenti sia presente, ovvero ne sia presente uno solo, si procederà con apposita lettera a richiedere offerta migliorativa in busta chiusa entro il termine assegnato. Ove non pervenga nessuna offerta migliorativa, si procederà all’estrazione a sorte convocando gli offerenti ad un’apposita seduta; l’estrazione avverrà mediante il seguente procedimento: il nome di ciascun offerente verrà inserito in contenitori chiusi indistinguibili l’uno dall’altro; tali contenitori verranno inseriti in un’urna; un incaricato di Spim SpA procederà all’estrazione dall’urna di uno dei contenitori dando lettura del nominativo dell’offerente ivi contenuto, al quale verrà aggiudicato l’immobile. Delle procedure di sorteggio verrà redatto apposito verbale.
12.5 Se non sono state presentate offerte pari almeno al valore di stima del bene, la procedura è dichiarata deserta.
Qualora la procedura abbia esito infruttuoso, Spim SpA ha facoltà di disporre una successiva procedura di cui agli art.8 e seguenti riducendo il prezzo base fino ad un massimo del 10% del valore di stima.
12.6 In caso di vendita con pagamento dilazionato, il contratto dovrà contenere la clausola di “riservato dominio” ex art.1523 cc, oppure il pagamento dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, secondo le disposizioni di cui all’avviso di vendita.
12.7 Delle operazioni regolate dal presente articolo dovrà essere redatto processo verbale da parte di Spim SpA.
12.8 Della scelta effettuata sarà data comunicazione scritta senza obbligo di motivazione a tutti gli offerenti ove gli stessi non siano presenti alla seduta di scelta del contraente.

Sezione III – Rent to buy

Articolo 13

13.1 Spim spa può altresì procedere all’alienazione di beni immobili, facenti parte sia del patrimonio abitativo che non abitativo, in esecuzione di contratti di Rent to Buy di cui all’art.23 del DL n.133/14 e successive modifiche.
13.2 Ove l’immobile sia libero, la scelta concorrenziale del contraente verrà operata ad esito dell’esperimento della procedura di selezione di cui ai precedenti artt. da 9 a 13, in quanto compatibili, nell’ambito della quale la migliore offerta risulterà – sulla base dei criteri specificati nel bando – quella che garantirà a Spim Spa il pagamento del prezzo più alto inteso come somma di tutti gli acconti imputati a corrispettivo e del saldo prezzo da corrispondere alla scadenza del rapporto ad esito di esercizio del diritto di acquisto.
13.3 Il corrispettivo complessivamente pagato non potrà essere inferiore al valore di stima del bene, salvo quanto previsto dall’art.13.6.
13.4 Tutti gli elementi del contratto (ad esempio: durata della fase di godimento, quota di canone imputabile a corrispettivo e a godimento, eventuale diritto di recesso, clausole penali, condizioni, garanzie, quota del canone imputato a corrispettivo che Spim SpA dovrà restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito) saranno predeterminati da Spim Spa nell’avviso della procedura di selezione.
13.5 Il contratto, da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, costituirà titolo esecutivo in favore di Spim per il rilascio del bene alla scadenza del rapporto nel caso in cui il conduttore non eserciti il diritto di acquisto.
13.6 E’ ammessa la trattativa privata diretta nei casi previsti dal precedente art 7, in quanto compatibile.
13.7 Ove l’immobile sia occupato in forza di regolare rapporto di locazione (ad uso abitativo e diverso), e non vi sia morosità del conduttore, Spim SpA potrà procedere alla stipula di contratto di rent to buy mediante trattativa privata diretta con il conduttore; la quota del canone da imputare al godimento del bene dovrà corrispondere al canone di locazione di cui al contratto già in essere.
13.8 Al termine del contratto, ove il conduttore dell’immobile ad uso abitativo che già deteneva il bene in forza di contratto di locazione non eserciti il diritto di acquisto del bene, Spim SpA provvederà a stipulare con lo stesso un nuovo contratto di locazione ove ricorrano i presupposti di cui al Regolamento di gestione degli alloggi (Deliberazione del Consiglio Comunale n.28/2001 e successive modifiche).

Sezione IV – Permuta.

Articolo 14 – Permuta.

14.1 SPIM spa potrà alienare i propri beni immobili, con trattativa privata diretta, mediante permuta con altri immobili che SPIM stessa ritenga utile acquisire, fatto salvo eventuale conguaglio.
14.2 In ogni caso, la permuta dovrà essere preceduta da una perizia di stima di entrambi gli immobili oggetto dell’operazione e da una relazione scritta che evidenzi gli obiettivi ed i vantaggi che SPIM spa si attende dalla permuta, che deve essere pubblicata sul sito istituzionale di SPIM spa (www.spimgenova.it) almeno 30 giorni prima della stipula dell’atto.

Sezione V – Locazione con opzione di acquisto.

Articolo 15 – Modalità di alienazione mediante locazione con opzione di acquisto.

15.1 SPIM spa può locare i propri immobili ad uso non abitativo attribuendo al conduttore l’opzione di acquisto, ad un prezzo prestabilito, dell’immobile oggetto della locazione, da esercitare entro il termine che verrà indicato nell’avviso di cui all’art.9. 15.2 Il contraente è individuato mediante procedura di selezione concorrenziale sulla base del valore del canone annuo di locazione stabilito da SPIM spa, con i criteri e le modalità stabilite dall’avviso che dovrà essere pubblicato ai sensi del precedente art.9 in quanto compatibile. 15.3 La procedura di selezione del contraente avverrà con le modalità di cui agli artt.8 e seguenti. L’avviso di cui all’art.9 dovrà altresì indicare: – il canone di locazione posto a base della procedura di selezione; – le eventuali riduzioni sul canone in funzione del costo dei lavori da eseguirsi sull’immobile eventualmente posti da SPIM spa a carico del contraente; – la progettazione preliminare degli eventuali lavori da eseguirsi sull’immobile a carico del conduttore: – la durata del contratto di locazione e le condizioni alle quali è esercitabile l’opzione di acquisto; – il prezzo predeterminato in caso di esercizio dell’opzione di acquisto, specificando le eventuali dilazioni di pagamento ammesse e le garanzie richieste. 15.4 E’ ammessa la trattativa privata diretta nei casi previsti dal precedente art 7, in quanto compatibile.

 

Sezione VI

Articolo 16 – Alienazione ad esito di contratto di appalto

Spim SpA procederà all’alienazione di cui all’art.3 lettera e) con le modalità di scelta del contraente di cui al Codice dei contratti pubblici.

Sezione VII

Articolo 17- Cessioni a titolo gratuito o a prezzo simbolico
Le cessioni a titolo gratuito o a prezzo agevolato potranno avvenire solo a favore di Enti e Organismi pubblici e con vincolo a pubbliche finalità, previa pubblicazione da parte di Spim spa sul proprio sito internet delle motivazioni sottese alla cessione, almeno 15 giorni consecutivi antecedenti alla cessione.

 

Sezione VIII

Articolo 18 – Trasferimento della proprietà attraverso la costituzione di società di scopo a fini di lucro

Spim SpA potrà trasferire la proprietà di propri immobili a società di scopo a fini di lucro in sede di costituzione di tali soggetti, sia in caso di partecipazione di maggioranza che di minoranza da parte di Spim SpA in tale società, fatte salve le garanzie di evidenza pubblica nella scelta degli eventuali soci privati.
L’alienazione del bene verrà effettuato a trattativa privata ai sensi dell’art.7, in quanto compatibile.

Sezione IX – Disposizioni finali.

Articolo 19 – Facoltà di interrompere le procedure di alienazione.

SPIM spa si riserva il diritto di sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, le procedure e le trattative per l’alienazione dei propri immobili in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione.

Articolo 20 – Costi e spese.

Qualsiasi costo o spesa sostenuta dall’offerente durante le procedure di alienazione, anche nel caso di cui all’articolo precedente, resterà in ogni caso a carico dell’offerente stesso, salvo il diritto di ripetere il deposito cauzionale in caso di annullamento della procedura di alienazione o di aggiudicazione a terzi, non imputabili all’offerente.

Articolo 21 – Incarico di mediazione.

21.1 In tutte le ipotesi di alienazione dei propri beni immobili elencate e disciplinate dagli articoli che precedono, SPIM spa ha facoltà di selezionare una o più agenzie di mediazione immobiliare, le quali – con le modalità ed alle condizioni di cui ad un apposito contratto o convenzione che verrà stipulato a tal fine con le agenzie stesse – potranno essere incaricate di reperire offerte per gli immobili posti in vendita. Ogni costo relativo all’attività in oggetto resterà esclusivamente a carico di Spim Spa.

Articolo 22 – Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme del codice civile.

 

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